E’ possibile firmare fino a tutto maggio – presso l’Ufficio Segreteria, Municipo o Anagrafe del proprio comune di residenza per un referendum di iniziativa popolare sulla legittima difesa della casa e dei beni.
Quella che è diventata una catena virale sui social network in questi giorni è in realtà un’iniziativa promossa nel mese di febbraio dal partito dell’Italia dei Valori che ha iniziato una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare con l’obiettivo di inasprire le pene previste da due leggi del codice penale.
Cos’è “LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE”
E’ quella procedura prevista dalla Costituzione che permette ad un gruppo di cittadini, che abbiano raccolto 50mila firme valide, di presentare un progetto di legge ai presidenti di Camera e Senato affinché questo venga discusso e votato in Parlamento.
Perché sia valida la raccolta delle firme deve avvenire in presenza di un autenticatore.
Nello specifico la proposta di legge presentata dall’Idv, e per la quale sta raccogliendo le firme attraverso i banchetti, mira ad integrare e modificare due articoli del codice penale. Ovvero intende punire più severamente chi si macchia del crimine di violazione del domicilio col raddoppio delle pene escludendo altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora. Inoltre la proposta di legge vuole accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell’eccesso colposo.
LA PROPOSTA DI LEGGE NEL DETTAGLIO
Il testo della proposta è il seguente:
Art. 1 (Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
Art. 2 (Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.